Torniamo al dovere della Repubblica di rendere effettivo il diritto al lavoro. Un simile dovere pone «a carico dello Stato un preciso obbligo», la cui giuridicita’ si ricava dal complesso delle disposizioni costituzionali in cui si inserisce il diritto al lavoro, prime fra tutte quelle concernenti la conformazione del mercato.
Si tratta invero di disposizioni da cui emergono indicazioni univoche: l’iniziativa economica privata «non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale» (art. 41), il diritto di proprieta’ deve essere esercitato nel rispetto della sua «funzione sociale» (art. 42), le «produzioni di preminente interesse generale» possono essere escluse dal regime privatistico (art. 43), e la proprieta’ terriera puo’ essere gravata da obblighi «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali» (art. 44).
Discende da tutte queste indicazioni l’obbligo per i pubblici poteri di adottare misure che, se da un lato non possono mettere in discussione il «mantenimento in via di massima dell’iniziativa privata», dall’altro devono indurre le imprese ad assumersi compiti ulteriori rispetto a quelli concernenti l’orizzonte individualistico.
Info:
https://www.ildiariodellavoro.it/abolire-il-lavoro-povero-per-la-buona-e-piena-occupazione-di-alessandro-somma-edizioni-laterza/
https://www.glistatigenerali.com/lavoro-autonomo_dipendenti/abolire-il-lavoro-povero-il-lavoro-non-e-finito-checche-ne-dica-la-politica/
https://www.recensionedilibri.it/2024/02/03/somma-abolire-il-lavoro-povero/
https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/27701-lelio-demichelis-lavoro-povero-con-vita-digitale-o-vita-povera-con-lavoro-digitale.html